Il
nuovo disegno di legge1
del Ministro Gelmini si presenta come l’atto finale del processo di dismissione
dell’Università pubblica. Infatti da anni assistiamo ad una deriva del sistema
formativo italiano attraverso un processo di privatizzazione dell’Università e
del Sapere.
È difficile prevedere in dettaglio l’impatto che il nuovo provvedimento potrà
avere sull’accesso e sulla qualità dell’istruzione superiore italiana, ma è
fondamentale riflettere sui principi che ne stanno alla base. Per fare questo,
si deve partire dal leggere il segnale generale della manovra governativa: una
riforma a costo zero - art 15, Comma 6 “Dall’attuazione delle disposizioni della
presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Se in questa analisi includiamo i provvedimenti messi in atto l’anno scorso con
la legge 1332
e la legge 1803
che, oltre alla possibilità per gli Atenei di trasformarsi in fondazioni private
e al blocco del turn-over (sbarramento delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato) hanno stabilito la riduzione del fondo per il finanziamento
ordinario dell’università, ci rendiamo conto di come
oggi si voglia attuare una riforma a costi sotto zero;
a questo si deve aggiungere che la distribuzione dei finanziamenti
all’università sarà affidata completamente al Ministero dell’Economia.
Già da qui risulta chiaro
che l’obiettivo del nuovo provvedimento non è la riqualifica del sistema
universitario bensì quello di far
rientrare l’università nella logica degli tagli.
La lettura del ddl non colpisce solo per la centralità che l’economia e il suo
ministero hanno, ma anche per l’uso indiscriminato e la manipolazione di alcuni
principi ormai di senso comune nel campo della formazione , che a mio avviso
vengono utilizzati in maniera retorica proprio per giustificare i tagli e per
camuffare un
meccanismo di inclusione / esclusione dal sistema formativo basato su principi
di produttività.
Infatti il provvedimento contiene numerose suggestioni quali l’efficienza,
l’apertura ai giovani, la qualità e la meritocrazia che, sebbene enunciati, non
trovano garantita nessuna di quelle condizioni necessarie alla loro messa in
pratica. Analizzando poi i contenuti del DDl, si evidenzia che
il provvedimento non fornisce nessuna risposta ai problemi reali dell’università
quali l’inadeguatezza delle risorse destinate al diritto allo studio, la
crescita del precariato, il ricambio generazionale dei docenti;
si tratta dell’ennesima “riforma” verticistica che, attraverso
un accentramento della
governance
universitaria nei dispositivi di gestione economica/amministrativa, la
valutazione degli Atenei basata su criteri di produttività e l’introduzione di
un Fondo per il merito, porterà l’università italiana ad essere ancora meno
competitiva e ancor più assoggettata al potere economico.
Inoltre per avere un inquadramento generale del DDL si deve anche tener conto di
come questo sia stato formulato e delle modalità con cui verrà attuato:
la stesura della neo riforma non è stata accompagnata da nessun confronto con la
comunità universitaria
(cioè con le parti interessate)
e la materia oggetto di delega al governo è molto vasta,
lasciando quindi molti punti in sospeso che verranno chiariti solo dopo
l’entrata in vigore della legge e l’emanazione dei decreti legislativi da parte
del Governo.
Questo si traduce in un testo lacunoso, in cui sono espresse solo le discutibili
direttive generali: ancora una volta, le scelte finali verranno prese
a tavolino dal Consiglio dei Ministri.
Tutto ciò non può che sollevare numerosi dubbi
sulla metodologia usata per attuare
una riforma del sistema della formazione.
Come ben ricordava il Prof. Dal Lago in un recente articolo, “la libertà
accademica è il lusso che una società sviluppata e democratica lungimirante
dovrebbe concedersi facilmente, riconoscendone le ricadute positive. Che si
tratti di algoritmi o di scoperte, di interpretazioni giuridiche o letterarie,
di nuove cure o nuove tecnologie,
ciò che l'università produce liberamente torna in forma di valore aggiunto
conoscitivo, civile e culturale alla società che l'ha reso possibile”.
Non possiamo rimanere spettatori!
Alcuni punti della riforma:
Titolo I
· Le
università avranno 6 mesi, dall’entrata in vigore della legge, per adeguare i
propri statuti in materia di Organi (art
2, comma 2)
e
saranno valutate sul rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed
efficacia nell'applicazione delle modifiche [...] ai fini dell’ allocazione
delle risorse (art.
2 comma 11)
· Riforma
della governante:
il Senato Accademico viene svuotato di ogni potere decisionale (perde la
possibilità di attivare/sopprimere corsi di laurea, di deliberare in maniera
vincolante su temi di didattica e ricerca...), potendo solo formulare proposte o
pareri in materia di didattica. Al suo posto il
nuovo Consiglio di Amministrazione, che sarà
composto per almeno il 40% da membri esterni non elettivi, gestirà
l’Università, acquisendo le funzioni di indirizzo strategico, di delibera
sull'attivazione e la soppressione di corsi e sedi, ecc. (art.2,
comma 2, d-g)
· Soppressione
delle Facoltà come oggi le conosciamo; infatti le funzioni finalizzate allo
svolgimento delle attività didattiche, oltre alle attuali funzioni di ricerca,
sono attribuite ai Dipartimenti. Questi ultimi possono
istituire tra loro strutture di raccordo denominate Facoltà o Scuole con
funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche. (art.
2, comma 3)
· Il
numero massimo di Facoltà
previsto
è 12. Bologna, ad oggi, ne conta 23
· Possibilità
per gli Atenei di federarsi o fondersi con altri Atenei e con enti o istituzioni
operanti nei settori della ricerca e dell'alta
formazione
(
art.3)
NOTA:
il titolo I del DDL riassume l’intento di “ riqualificare” il sistema
universitario in un’ottica aziendalistica. L’accentramento dei poteri del CdA,
chiamato in causa anche per l’orientamento didattico, la soppressione delle
facoltà, a cui si aggiunge l’accorpamento dei settori scientifico disciplinari,
disposto dal testo di legge (art 7), mostrano chiaramente come a farne le spese
sarà l’offerta formativa ,con la cancellazione di interi corsi di studio che
avverrà non sull’effettiva qualità della didattica, ma sulla base della
produttività. Inoltre , l’art 3,istituendo il sistema di federazioni
università-enti, non risolve il problema
delle cosiddette “Università sotto casa”, grande cavallo di battaglia del
Ministro Gelmini e non
specifica,volutamente, se questi
enti possano essere privati o no
Titolo II
· È
istituito
presso il Ministero dell’ Economia e delle Finanze un
Fondo
speciale per il merito finalizzato a sviluppare l’ eccellenza e il merito dei
migliori studenti, individuati tramite prove nazionali standard; (art
4, comma 1)
· il
fondo è istituito presso il Ministero dell’Economia (non quello dell’Istruzione)
ed è destinato ad erogare
borse e buoni studio agli studenti migliori e a garantire il prestito d’onore
(modo simpatico per definire il sistema di indebitamento studentesco
recentemente introdotto) (art
4, comma 2)
· Il
F.M. è alimentato da fondi pubblici e da versamenti effettuati a titolo
spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche VINCOLANTI
(si premiano i migliori studenti di quei corsi che serviranno alle aziende
italiane). (art.
4, comma 7)
· Il
F.M è gestito dalla CONSAP. S.P.A.
società privata che già gestisce i fondi pubblici di “garanzia e solidarietà”,
alla quale è affidata anche la gestione delle prove nazionali per accedere al
Fondo.(art.
4, comma 7)
· I
test nazionali per il F.M saranno A PAGAMENTO
(art 4, comma 3)
NOTA:
utilizzando come scudo la meritocrazia, si cerca di attuare una riforma
classista dell’Università. Il problema del diritto allo studio non viene
affrontato realmente: gli unici cambiamenti proposti sono l’istituzione di
questo fondo affinché gli studenti migliori, valutati secondo criteri non
conosciuti, possano indebitarsi attraverso il prestito d’onore. Questa è una
soluzione? Inoltre, visto che la riforma deve essere a costo zero per la finanza
pubblica, i soldi pubblici che dovrebbero alimentare il fondo da dove
deriveranno? Verranno sottratti alle già scarse risorse destinate ad altri
settori, come ordinarie borse di studio, alloggi o mense?
Titolo III
· Reclutamento
del personale accademico:
i ricercatori non saranno più assunti a tempo indeterminato, ma avranno un
contratto triennale di collaborazione con l’Università, in cui potranno essere
integrati come associati;questo deve però avvenire dopo un tempo totale di
ricerca in ogni caso inferiore ai
dieci anni, anche non continuativi, in qualsiasi campo, anche in atenei diversi,
statali, non statali o telematici, pena la perdita di ottenere l'integrazione
come professore.
(art. 10, commi 7,8,9)
· le
ore che i ricercatori dovranno dedicare all’ attività di didattica e al servizio
degli studenti aumentano a 350 ore annue (oggi sono 60 ore)
NOTA:
la riforma introduce una ristrutturazione dei contratti per i ricercatori che
viene spacciata come la soluzione alla precarietà. Se teniamo conto del blocco
del turn-over e dell’assenza di risorse decretati dalla legge 133 per
l’assunzione dei docenti, ci rendiamo conto di come il provvedimento avrà un
effetto contrario e il ricercatore a tempo determinato diventerà solo
un’aggiuntiva figura di precariato, che si andrà a sommare a quelle già
esistenti e che vengono mantenuti dalla “neo-riforma”(assegnisti di ricerca,
Co.Co.Co, ecc)
Quest’ analisi parziale, che prende in considerazione solo alcuni aspetti della
riforma ( si pensi al sistema di accreditamento degli Atenei, all’attacco nei
confronti della rappresentanza studentesca, all’introduzione dell’abilitazione
scientifica, ecc), vuole essere un invito affinché anche nella Facoltà di
Medicina si inizi a discutere del futuro dell’Università.
Erika
Riferimenti
1. Disegno
di legge: norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario, si veda
http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=52166
2. legge
133 , si veda
http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm
3.
legge 180, si veda
http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08180d.htm)