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Il nuovo disegno di legge1 del Ministro Gelmini si presenta come l’atto finale del processo di dismissione dell’Università pubblica. Infatti da anni assistiamo ad una deriva del sistema formativo italiano attraverso un processo di privatizzazione dell’Università e del Sapere.

È difficile prevedere in dettaglio l’impatto che il nuovo provvedimento potrà avere sull’accesso e sulla qualità dell’istruzione superiore italiana, ma è fondamentale riflettere sui principi che ne stanno alla base. Per fare questo, si deve partire dal leggere il segnale generale della manovra governativa: una riforma a costo zero - art 15, Comma 6 “Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Se in questa analisi includiamo i provvedimenti messi in atto l’anno scorso con la legge 1332 e la legge 1803 che, oltre alla possibilità per gli Atenei di trasformarsi in fondazioni private e al blocco del turn-over (sbarramento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato) hanno stabilito la riduzione del fondo per il finanziamento ordinario dell’università, ci rendiamo conto di come oggi si voglia attuare una riforma a costi sotto zero; a questo si deve aggiungere che la distribuzione dei finanziamenti all’università sarà affidata completamente al Ministero dell’Economia.

Già da qui risulta chiaro che l’obiettivo del nuovo provvedimento non è la riqualifica del sistema universitario  bensì quello di far rientrare l’università nella logica degli tagli. La lettura del ddl non colpisce solo per la centralità che l’economia e il suo ministero hanno, ma anche per l’uso indiscriminato e la manipolazione di alcuni principi ormai di senso comune nel campo della formazione , che a mio avviso vengono utilizzati in maniera retorica proprio per giustificare i tagli e per camuffare un meccanismo di inclusione / esclusione dal sistema formativo basato su principi di produttività. Infatti il provvedimento contiene numerose suggestioni quali l’efficienza, l’apertura ai giovani, la qualità e la meritocrazia che, sebbene enunciati, non trovano garantita nessuna di quelle condizioni necessarie alla loro messa in pratica. Analizzando poi i contenuti del DDl, si evidenzia che il provvedimento non fornisce nessuna risposta ai problemi reali dell’università quali l’inadeguatezza delle risorse destinate al diritto allo studio, la crescita del precariato, il ricambio generazionale dei docenti; si tratta dell’ennesima “riforma” verticistica che, attraverso  un accentramento della governance universitaria nei dispositivi di gestione economica/amministrativa, la valutazione degli Atenei basata su criteri di produttività e l’introduzione di un Fondo per il merito, porterà l’università italiana ad essere ancora meno competitiva e ancor più assoggettata al potere economico.

Inoltre per avere un inquadramento generale del DDL si deve anche tener conto di come questo sia stato formulato e delle modalità con cui verrà attuato: la stesura della neo riforma non è stata accompagnata da nessun confronto con la comunità universitaria (cioè con le parti interessate) e la materia oggetto di delega al governo è molto vasta, lasciando quindi molti punti in sospeso che verranno chiariti solo dopo l’entrata in vigore della legge e l’emanazione dei decreti legislativi da parte del Governo.

Questo si traduce in un testo lacunoso, in cui sono espresse solo le discutibili direttive generali: ancora una volta, le scelte finali verranno prese a tavolino dal Consiglio dei Ministri.

Tutto ciò non può che sollevare numerosi dubbi sulla  metodologia usata per attuare una riforma del sistema della formazione.

Come ben ricordava il Prof. Dal Lago in un recente articolo, “la libertà accademica è il lusso che una società sviluppata e democratica lungimirante dovrebbe concedersi facilmente, riconoscendone le ricadute positive. Che si tratti di algoritmi o di scoperte, di interpretazioni giuridiche o letterarie, di nuove cure o nuove tecnologie, ciò che l'università produce liberamente torna in forma di valore aggiunto conoscitivo, civile e culturale alla società che l'ha reso possibile”.

 

Non possiamo rimanere spettatori!

 

Alcuni punti  della riforma:

 

Titolo I

· Le università avranno 6 mesi, dall’entrata in vigore della legge, per adeguare i propri statuti in materia di Organi (art 2, comma 2)  e saranno valutate sul rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia nell'applicazione delle modifiche [...] ai fini dell’ allocazione delle risorse (art. 2 comma 11)

· Riforma della governante: il Senato Accademico viene svuotato di ogni potere decisionale (perde la possibilità di attivare/sopprimere corsi di laurea, di deliberare in maniera vincolante su temi di didattica e ricerca...), potendo solo formulare proposte o pareri in materia di didattica. Al suo posto il  nuovo Consiglio di Amministrazione, che sarà  composto per almeno il 40% da membri esterni non elettivi, gestirà l’Università, acquisendo le funzioni di indirizzo strategico, di delibera sull'attivazione e la soppressione di corsi e sedi, ecc. (art.2, comma 2, d-g)

· Soppressione delle Facoltà come oggi le conosciamo; infatti le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche, oltre alle attuali funzioni di ricerca, sono attribuite ai Dipartimenti. Questi ultimi possono istituire tra loro strutture di raccordo denominate Facoltà o Scuole con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche. (art. 2, comma 3)

· Il numero massimo di Facoltà previsto è 12. Bologna, ad oggi, ne conta 23

· Possibilità per gli Atenei di federarsi o fondersi con altri Atenei e con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione ( art.3)

 

NOTA: il titolo I del DDL riassume l’intento di “ riqualificare” il sistema universitario in un’ottica aziendalistica. L’accentramento dei poteri del CdA, chiamato in causa anche per l’orientamento didattico, la soppressione delle facoltà, a cui si aggiunge l’accorpamento dei settori scientifico disciplinari, disposto dal testo di legge (art 7), mostrano chiaramente come a farne le spese sarà l’offerta formativa ,con la cancellazione di interi corsi di studio che avverrà non sull’effettiva qualità della didattica, ma sulla base della produttività. Inoltre , l’art 3,istituendo il sistema di federazioni università-enti, non risolve il problema  delle cosiddette “Università sotto casa”, grande cavallo di battaglia del Ministro Gelmini e  non specifica,volutamente, se  questi  enti possano essere privati o no

 

Titolo II

· È istituito presso il Ministero dell’ Economia e delle Finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a sviluppare l’ eccellenza e il merito dei migliori studenti, individuati tramite prove nazionali standard; (art 4, comma 1)

· il fondo è istituito presso il Ministero dell’Economia (non quello dell’Istruzione) ed è destinato ad erogare borse e buoni studio agli studenti migliori e a garantire il prestito d’onore (modo simpatico per definire il sistema di indebitamento studentesco recentemente introdotto)  (art 4, comma 2)

· Il F.M. è alimentato da fondi pubblici e da versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche VINCOLANTI (si premiano i migliori studenti di quei corsi che serviranno alle aziende italiane). (art. 4, comma 7)

· Il F.M  è gestito dalla CONSAP. S.P.A. società privata che già gestisce i fondi pubblici di “garanzia e solidarietà”, alla quale è affidata anche la gestione delle prove nazionali per accedere al Fondo.(art. 4, comma 7)

· I test nazionali per il F.M saranno A PAGAMENTO (art 4, comma 3)

 

NOTA: utilizzando come scudo la meritocrazia, si cerca di attuare una riforma classista dell’Università. Il problema del diritto allo studio non viene affrontato realmente: gli unici cambiamenti proposti sono l’istituzione di questo fondo affinché gli studenti migliori, valutati secondo criteri non conosciuti, possano indebitarsi attraverso il prestito d’onore. Questa è una soluzione? Inoltre, visto che la riforma deve essere a costo zero per la finanza pubblica, i soldi pubblici che dovrebbero alimentare il fondo da dove deriveranno? Verranno sottratti alle già scarse risorse destinate ad altri settori, come ordinarie borse di studio, alloggi o mense?

 

Titolo III

· Reclutamento del personale accademico: i ricercatori non saranno più assunti a tempo indeterminato, ma avranno un contratto triennale di collaborazione con l’Università, in cui potranno essere integrati come associati;questo deve però avvenire dopo un tempo totale di ricerca in ogni caso  inferiore ai dieci anni, anche non continuativi, in qualsiasi campo, anche in atenei diversi, statali, non statali o telematici, pena la perdita di ottenere l'integrazione come professore. (art. 10, commi 7,8,9)

· le ore che i ricercatori dovranno dedicare all’ attività di didattica e al servizio degli studenti aumentano a 350 ore annue (oggi sono 60 ore)

 

NOTA: la riforma introduce una ristrutturazione dei contratti per i ricercatori che viene spacciata come la soluzione alla precarietà. Se teniamo conto del blocco del turn-over e dell’assenza di risorse decretati dalla legge 133 per l’assunzione dei docenti, ci rendiamo conto di come il provvedimento avrà un effetto contrario e il ricercatore a tempo determinato diventerà solo un’aggiuntiva figura di precariato, che si andrà a sommare a quelle già esistenti e che vengono mantenuti dalla “neo-riforma”(assegnisti di ricerca, Co.Co.Co, ecc)

 

Quest’ analisi parziale, che prende in considerazione solo alcuni aspetti della riforma ( si pensi al sistema di accreditamento degli Atenei, all’attacco nei confronti della rappresentanza studentesca, all’introduzione dell’abilitazione scientifica, ecc), vuole essere un invito affinché anche nella Facoltà di Medicina si inizi a discutere del futuro dell’Università.

 

Erika

erikabribo@gmail.com

Riferimenti

1. Disegno di legge: norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, si veda http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=52166

2. legge 133 , si veda http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm

3.  legge 180, si veda http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08180d.htm)

 

 

 

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